Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26889/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di accertamento tributario, nel regime applicabile ratione temporis agli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015 (2 settembre 2015), il raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'esercizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato, anche quando il procedimento penale non sia stato instaurato o si sia concluso con proscioglimento, assoluzione o condanna.