Corte di Cassazione
Sentenza n. 26868/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione pro tempore vigente, la parte può produrre in appello documenti nuovi, discostandosi tale previsione dai principi propri dell'appello civile di cui all'art. 345 c.p.c., con l'unico limite temporale costituito dall'udienza di discussione di cui all'art. 32 dello stesso decreto; ne consegue che, ove l'Amministrazione finanziaria produca la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, contestata dal contribuente fin dal ricorso introduttivo, soltanto all'udienza di discussione del giudizio di appello, tale produzione deve ritenersi tardiva e l'atto impositivo, privo di tempestiva prova della legittimazione alla sottoscrizione in capo al soggetto firmatario, deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973.