Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26800/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nell'istituire i nuovi Consorzi di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale mediante accorpamento dei preesistenti consorzi territoriali, non ne determina l'immediata estinzione, non essendo previsto alcun effetto estintivo istantaneo né una procedura di liquidazione, sicché i consorzi accorpati conservano la propria legittimazione e permangono operanti, in forza della vigenza dei relativi affidamenti e piani ex art. 19, comma 13, del regolamento di organizzazione, sino al completamento del processo di riunificazione; ne consegue che l'atto impositivo emesso dal consorzio accorpato, ancorché erroneamente qualificato come adottato quale mandatario senza rappresentanza del nuovo consorzio (istituto, quest'ultimo, incompatibile con l'esercizio di funzioni pubblicistiche, regolato invece dalla delega intersoggettiva prevista dalla legge), è legittimo e non affetto da incompetenza assoluta, permanendo in capo al consorzio accorpato il potere di adottarlo in ragione del perdurante affidamento dell'attività impositiva.