Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26797/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario relativo ai contributi consortili di bonifica siciliani, l'art. 13 della l.r. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei Consorzi di bonifica territoriali nei nuovi Consorzi di bonifica Sicilia orientale e Sicilia occidentale, non ne determina l'immediata estinzione, in assenza di una fase di liquidazione e in presenza di un periodo transitorio previsto dalla normativa regolamentare attuativa, con la conseguenza che i Consorzi accorpati conservano la propria legittimazione processuale e il potere di emanare atti impositivi fino al completamento del processo di riorganizzazione, a nulla rilevando l'inutile e giuridicamente non configurabile qualificazione della loro attività come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto incompatibile con l'esercizio di funzioni pubblicistiche tra enti pubblici; ne consegue che il difetto di legittimazione processuale, attenendo alla verifica della coincidenza tra le parti del giudizio e i soggetti destinatari degli effetti della pronuncia secondo la disciplina del rapporto dedotto, è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sottratta all'area di copertura del giudicato implicito, senza che la sua decisione, se fondata su mera interpretazione di norme di legge e regolamentari e non su accertamenti di fatto, imponga al giudice la previa indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.