TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26796/2026

deposito 13/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26796CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 2014, l'unificazione dei comprensori consortili nei due nuovi enti (Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale) non comporta l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso e di una procedura di liquidazione, sicché detti consorzi, in forza dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio, conservano la propria legittimazione processuale e sostanziale e il potere di adottare atti, inclusi quelli impositivi relativi ai contributi di bonifica, fino al completamento del processo di riunificazione; ne consegue che è insussistente il vizio di incompetenza assoluta e la conseguente nullità dell'atto impositivo emesso dal consorzio accorpato nel periodo transitorio, non rilevando in senso contrario l'erronea qualificazione, operata in sede amministrativa, del rapporto tra vecchio e nuovo consorzio in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico ma privo di incidenza sulla persistente legittimazione del consorzio accorpato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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