Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26796/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani ai sensi dell'art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5 del 2014, l'unificazione dei comprensori consortili nei due nuovi enti (Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e Sicilia orientale) non comporta l'immediata estinzione dei consorzi territoriali accorpati, in assenza di espressa previsione normativa in tal senso e di una procedura di liquidazione, sicché detti consorzi, in forza dell'art. 19 del Regolamento di organizzazione del nuovo Consorzio, conservano la propria legittimazione processuale e sostanziale e il potere di adottare atti, inclusi quelli impositivi relativi ai contributi di bonifica, fino al completamento del processo di riunificazione; ne consegue che è insussistente il vizio di incompetenza assoluta e la conseguente nullità dell'atto impositivo emesso dal consorzio accorpato nel periodo transitorio, non rilevando in senso contrario l'erronea qualificazione, operata in sede amministrativa, del rapporto tra vecchio e nuovo consorzio in termini di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., istituto non esportabile in ambito pubblicistico ma privo di incidenza sulla persistente legittimazione del consorzio accorpato.