Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26792/2026
Principio di diritto
In tema di contributi consortili di bonifica, l'art. 13 della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, nel disporre l'unificazione dei comprensori consortili e l'accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali nei due istituendi Consorzi di Sicilia Orientale e Occidentale, non ne prevede l'immediata estinzione, in assenza di espressa previsione in tal senso e di una procedura di liquidazione; ne consegue che i consorzi accorpati conservano legittimazione e capacità di agire, anche in via processuale, per tutti i rapporti e le attività, anche anteriori all'entrata in vigore della norma, sino al completamento del processo di accorpamento, sicché l'avviso di pagamento emesso dal consorzio accorpato per contributi consortili è validamente emanato in forza della perdurante attribuzione della relativa attività, a prescindere dalla qualificazione, in esso contenuta, di agire quale mandatario senza rappresentanza del nuovo ente.