Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26791/2026
Principio di diritto
In tema di accorpamento dei Consorzi di bonifica siciliani disposto dall'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, in assenza di un'espressa previsione normativa di estinzione degli enti destinati all'accorpamento, la relativa procedura si considera conclusa solo all'esito del completamento del processo di riunificazione nel nuovo ente accorpante; ne consegue che il consorzio accorpato conserva la propria legittimazione attiva e passiva, e dunque il potere di emanare atti impositivi (quali l'avviso di pagamento dei contributi consortili), per tutto il periodo transitorio antecedente alla chiusura dell'operazione di accorpamento, senza che ciò integri un'ipotesi di inesistenza del soggetto emittente o di illegittima delega di funzioni pubbliche, risultando altresì irrilevante, ai fini della validità dell'atto, l'eventuale qualificazione dell'operato dell'ente accorpato come mandato senza rappresentanza in favore dell'ente accorpante.