Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26773/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nello stabilire l'accorpamento dei consorzi territoriali nei nuovi consorzi di bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale, non ne ha previsto l'espressa soppressione né un effetto estintivo immediato, sicché i consorzi accorpati conservano la propria legitimatio ad causam e la piena operatività, in ragione della vigenza, prevista dal Regolamento di Organizzazione del nuovo consorzio, dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario, con conseguente permanenza in vita dei consorzi territoriali - e dei relativi poteri impositivi e di esazione - fino al completamento del processo di riunificazione; ne consegue che, in assenza di estinzione, non è configurabile né un mandato senza rappresentanza né una delega interorganica tra il nuovo ente accorpante e il consorzio accorpato, il quale agisce in virtù di propria, perdurante legittimazione.