TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26771/2026

deposito 13/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26771CIV

Tributi localiContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di consorzi di bonifica siciliani, l'art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nel disporre l'accorpamento dei consorzi di bonifica territoriali nei nuovi Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale, non ne ha previsto l'immediata estinzione, trattandosi di un processo di riorganizzazione che si conclude solo con l'esaurimento delle relative operazioni; ne consegue che, in virtù della vigenza dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti dei consorzi accorpati fino a diversa determinazione del Commissario Straordinario, il consorzio territoriale accorpato conserva, durante il periodo transitorio, piena legittimazione ad causam per l'esercizio delle proprie attività impositive e di esazione, senza che sia configurabile un mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. tra il nuovo ente ed il consorzio preesistente.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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