Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26770/2026
Principio di diritto
In tema di ICI, l'edificabilità di un'area ai fini della determinazione della base imponibile secondo il criterio del valore venale deve essere desunta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992, dalla qualificazione ad essa attribuita dallo strumento urbanistico comunale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di piani attuativi, sicché il giudice tributario, nel commisurare il valore venale, è tenuto a valutare l'inclusione del bene in tali strumenti; inoltre, la mancata comunicazione dell'attribuzione della destinazione edificatoria con il piano urbanistico non è causa di invalidità dell'accertamento quando non abbia in concreto pregiudicato le prerogative difensive del contribuente, e l'omessa pronuncia su eccezioni relative alla validità o al quantum dell'atto impositivo non è configurabile allorché il giudice, pronunciandosi nel merito del rapporto sostanziale in senso sfavorevole al contribuente, ne abbia implicitamente disatteso le relative censure.