Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26768/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, il contribuente che, in dichiarazione, abbia esposto un credito d'imposta insussistente può emendare l'errore mediante dichiarazione integrativa entro il termine previsto per la correzione di errori che abbiano determinato un maggior debito d'imposta o un minor credito, secondo la disciplina applicabile ratione temporis anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016 (non retroattive); in ogni caso, anche qualora la dichiarazione integrativa risulti tardiva, il contribuente conserva il diritto di opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, sicché il giudice tributario è tenuto a verificare nel merito se la dichiarazione sia viziata da un errore emendabile e se il credito erroneamente esposto sia stato o meno utilizzato in compensazione, non potendo limitarsi a rilevare la sola tardività o l'omessa presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente.