Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26731/2026
Reati tributari e penale dell'economiaImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di sequestro preventivo, il fumus del delitto di autoriciclaggio è configurabile anche in relazione al profitto derivante dal reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000), quando le somme o i beni provento di tale delitto presupposto vengano reinvestiti in criptovalute e sottoposti a operazioni idonee ad ostacolarne la tracciabilità, quali l'utilizzo di servizi di mixing, atteso che tali condotte determinano una autonoma individualità del bene derivante dall'illecito trasformativo, distinta dal profitto del reato presupposto, senza che rilevi l'eventuale successiva possibilità di ricostruzione investigativa dei flussi. Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni speculative su criptovalute costituiscono materia imponibile anche per i periodi d'imposta anteriori all'introduzione dell'art. 67, comma 1, lett. c-sexies, del d.P.R. n. 917 del 1986 ad opera della legge n. 197 del 2022, sicché è legittimamente ravvisabile il fumus del delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000) anche per annualità precedenti a tale intervento normativo, che ha natura meramente ricognitiva e di maggior dettaglio di un obbligo impositivo già ricavabile dal testo unico delle imposte sui redditi. Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000) è reato di pericolo e non di danno, sicché il relativo fumus non richiede la sussistenza di una procedura di riscossione coattiva già avviata, essendo sufficiente l'idoneità ex ante della condotta fraudolenta a rendere in tutto o in parte inefficace l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria.