Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26683/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), il profitto del reato, ai fini della confisca, non coincide automaticamente con l'intero credito IVA indebitamente esposto in dichiarazione, ma deve essere parametrato alla sola parte di esso effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie, con esclusione della quota residua definitivamente non utilizzata; il giudice di rinvio che, sulla base di dati oggettivi tratti dalla documentazione fiscale e dall'istruttoria dibattimentale, individua tale quota mediante un percorso argomentativo logico e non apparente, adempie correttamente al principio enunciato dalla sentenza rescindente, sicché le censure che si limitano a sollecitare una più approfondita ricostruzione delle operazioni di compensazione, senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni della motivazione, si traducono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità.