Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26632/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di riciclaggio, l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi manifestamente infondati non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione eventualmente maturata nel corso del giudizio di legittimità; inoltre, allorché con il ricorso si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio, il motivo deve dimostrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione dello stesso ai fini della cd. prova di resistenza, sicché il giudice dell'impugnazione può prescindere dalla previa dichiarazione di inutilizzabilità della prova contestata qualora le residue risultanze siano comunque sufficienti a giustificare l'identico convincimento; infine, in tema di confisca, il potere di decisione delle questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo i soggetti titolari del rapporto processuale regolarmente instaurato e non anche i terzi, sicché è inammissibile il ricorso proposto da un coimputato che lamenti l'illegittima confisca di beni appartenenti a terzo estraneo al reato, privo di titolo su tali beni, ovvero che censuri per la prima volta in sede di legittimità l'ammontare della confisca per equivalente non devoluto al giudice di appello.