TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26482/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26482CIV

Imposte dirette (IRPEF/IRES)Accertamento

Principio di diritto

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back vanno contabilizzate ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, in applicazione del principio contabile IAS 17, poiché i principi contabili internazionali, ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal Regolamento CE n. 1606 del 2002, richiamato dall'art. 83 TUIR, pur non applicandosi ai soggetti che non se ne avvalgono per la redazione del bilancio, non sono espressamente derogati dalla legislazione tributaria e sono tradotti nell'art. 2425-bis, comma 4, cod. civ.; ne consegue che l'art. 86, comma 4, TUIR, nel prevedere la facoltà di rateizzare la plusvalenza in cinque esercizi, costituisce una deroga al principio di competenza applicabile solo quando la plusvalenza sia imputabile, secondo le regole contabili, ad un unico esercizio, e non opera, invece, quando la stessa risulti già ripartita contabilmente su più esercizi in ragione della durata del contratto di locazione finanziaria.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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