TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26464/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26464CIV

RiscossioneContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione costituisce mera intimazione di pagamento e non un nuovo ed autonomo atto impositivo; pertanto, in applicazione del principio di sindacabilità limitata desumibile dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essa è impugnabile solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti alla pretesa impositiva ormai consolidata, non potendo il giudice tributario procedere alla disapplicazione dell'atto presupposto per contrarietà al diritto dell'Unione europea, stante la perentorietà, ormai scaduta, del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, in virtù della prevalenza del principio di certezza dei rapporti giuridici esauriti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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