TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26456/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26456CIV

Contenzioso e processo tributarioIVA

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia per immagine ai fini della notifica all'amministrazione finanziaria a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), n. 4, del d.l. n. 119 del 2018, non è affetto da inesistenza, ma da mera nullità, sanabile, ai sensi dell'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte, atteso che la categoria dell'inesistenza degli atti processuali riveste carattere residuale e la denuncia di vizi di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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