TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26433/2026

deposito 08/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26433CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario, ai fini della validità dell'avviso non rilevano l'omessa allegazione di un documento (quale il processo verbale di constatazione redatto nei confronti di un soggetto terzo) né la sua mancata ostensione al contribuente, se la motivazione, anche resa per relationem, risulta comunque sufficiente a dar conto delle ragioni della pretesa, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva; ne consegue che, in sede di ricorso per cassazione, non ricorre un'ipotesi di cd. doppia conforme preclusiva della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora venga dedotto il travisamento della prova, ma tale censura deve comunque investire un fatto decisivo e non può essere utilizzata per confondere il piano dell'allegazione con quello della prova.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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