Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26430/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), l'evasione d'imposta da parte del terzo destinatario non costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ma integra l'oggetto del dolo specifico richiesto per la punibilità dell'emittente, essendo necessario e sufficiente che questi si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione della programmata evasione; in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000), il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'esemplare della fattura può legittimamente indurre il giudice a ritenere che il mancato rinvenimento del corrispondente esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento, e la contestazione alternativa delle due condotte (occultamento o distruzione), quando le coordinate modali del fatto siano puntualmente descritte nel capo d'imputazione, non viola il principio di determinatezza dell'accusa né lede il diritto di difesa dell'imputato.