TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26430/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26430PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000), l'evasione d'imposta da parte del terzo destinatario non costituisce elemento costitutivo della fattispecie, ma integra l'oggetto del dolo specifico richiesto per la punibilità dell'emittente, essendo necessario e sufficiente che questi si proponga il fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione della programmata evasione; in tema di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000), il rinvenimento presso il terzo destinatario dell'esemplare della fattura può legittimamente indurre il giudice a ritenere che il mancato rinvenimento del corrispondente esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento, e la contestazione alternativa delle due condotte (occultamento o distruzione), quando le coordinate modali del fatto siano puntualmente descritte nel capo d'imputazione, non viola il principio di determinatezza dell'accusa né lede il diritto di difesa dell'imputato.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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