TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26425/2026

deposito 15/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26425PEN

Reati tributari e penale dell'economiaIVA

Principio di diritto

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), il dolo specifico di evasione, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, è ravvisabile nella consapevolezza, in capo a chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo, conseguendo così un indebito vantaggio fiscale correlato all'IVA non versata dall'effettivo esecutore della prestazione, senza che possa trasporsi automaticamente in sede penale il principio tributario secondo cui incombe sull'Erario l'onere di provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della evasione commessa dal fornitore, attesa l'autonomia dei relativi procedimenti; inoltre, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza costituisce prova documentale legittimamente utilizzabile nel processo penale, e l'eventuale eccezione di inutilizzabilità delle sue parti valutative, per essere ammissibile, deve essere corredata dalla specifica indicazione degli atti affetti dal vizio e dalla dimostrazione della relativa incidenza decisiva sul compendio indiziario complessivamente valutato dal giudice di merito.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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