TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26422/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26422CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, il giudicato esterno formatosi su annualità d'imposta diversa può spiegare efficacia nel giudizio relativo ad altra annualità soltanto quando riguardi elementi della fattispecie aventi carattere stabile e permanente ovvero quando vi sia piena identità dei fatti accertati, non essendo sufficiente la mera comunanza della fonte istruttoria (verifica bancaria generale) se le movimentazioni e le relative giustificazioni esaminate nei due giudizi non coincidono; inoltre, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel regime applicabile ratione temporis, è sufficiente che al momento dell'accertamento emergano elementi obiettivi integranti l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per superamento della soglia di rilevanza penale, restando irrilevanti il successivo mancato esercizio dell'azione penale, l'archiviazione o l'assoluzione, ferma la verifica giudiziale volta ad escludere un uso pretestuoso della disciplina.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.