Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26413/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, ai sensi degli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, la sussistenza di un saldo negativo di cassa protratto nel tempo fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo, atteso che la chiusura 'in rosso' del conto di cassa dimostra, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono state di entità superiore a quella degli introiti registrati; ne consegue che, operante tale presunzione legale, spetta al contribuente, e non all'Amministrazione finanziaria, fornire la prova contraria, con la conseguenza che il giudice di merito che ravvisi l'anomalia della cassa negativa e nondimeno ritenga ingiustificata la pretesa erariale, ponendo a carico dell'Ufficio l'onere di ulteriori riscontri, incorre in violazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio propri del regime presuntivo. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre non solo quando il giudice ometta di statuire su una domanda o eccezione, ma anche quando dichiari in modo illogico o apodittico l'assorbimento di un motivo di appello, non considerando che il rigetto dell'appello principale dell'Amministrazione non elimina l'interesse della parte privata all'esame del proprio appello incidentale volto all'integrale annullamento dell'atto impositivo.