Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26408/2026
Principio di diritto
In tema di tributi locali, l'istituto della decadenza attiene all'esercizio del potere impositivo, mentre quello della prescrizione opera in sede di recupero del credito tributario successivamente al tempestivo esercizio di tale potere ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne consegue che, ai fini del rispetto del termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, trova sempre applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione - sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - sicché assume rilevanza la data in cui l'ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica (consegna del plico all'ufficio postale) e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dell'atto da parte del contribuente, essendo il termine decadenziale, a differenza di quello prescrizionale, insuscettibile di interruzione. Inoltre, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, l'allegazione da parte dell'ente impositore, anche per la prima volta in appello, di fatti interruttivi della prescrizione a fronte dell'eccezione di decadenza o prescrizione sollevata dal contribuente costituisce mera difesa o eccezione in senso improprio, come tale ammissibile anche in grado di appello, non introducendo alcun elemento nuovo nel thema decidendum.