TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26402/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26402CIV

AccertamentoContenzioso e processo tributario

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la persona fisica alla quale sia stato notificato un atto impositivo che non rechi alcuna pretesa tributaria, neppure in via solidale o sanzionatoria, nei suoi confronti - essendo l'atto intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società - non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità di amministratore di fatto e il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto, trattandosi di questione di legitimatio ad causam rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. In tema di accertamento del reddito di partecipazione nei confronti del socio (anche di fatto) di società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo non per effetto di una pronuncia giurisdizionale di merito, bensì per omessa impugnazione dell'atto impositivo o per vizi procedurali dell'impugnativa proposta dalla società o dal soggetto legittimato in caso di cancellazione della stessa, viene meno il regime di pregiudizialità tra i due giudizi, sicché il socio può contestare, con riferimento al reddito di partecipazione a lui attribuito, non solo la mancata distribuzione in suo favore degli utili conseguiti dalla società, ma anche la stessa percezione di redditi distribuibili da parte della società.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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