Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26376/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la persona fisica destinataria della notificazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, quale suo asserito amministratore di fatto, non è legittimata ad impugnare l'atto impositivo né in nome e per conto della società - di cui, difettando il potere di rappresentanza sostanziale, non può assumere la rappresentanza processuale, spettando quest'ultima esclusivamente agli amministratori nominati secondo la legge civile e risultanti dal registro delle imprese, salva l'applicazione dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973 nel solo caso in cui la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile - né in proprio, trattandosi di atto che non reca alcuna pretesa tributaria o sanzionatoria nei suoi confronti e non attinge pertanto la sua sfera giuridica; il difetto di legitimatio ad causam, attenendo ai requisiti fondanti la struttura e il funzionamento del processo, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, senza che la mancata trattazione esplicita della questione nei gradi di merito determini la formazione di un giudicato implicito preclusivo del suo rilievo officioso.