TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26374/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26374CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di ICI, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili può essere legittimamente effettuata, in alternativa al metodo sintetico-comparativo, mediante il metodo analitico-ricostruttivo cd. di trasformazione, fondato sulla differenza tra il valore di mercato dell'edificato realizzabile e i costi necessari all'edificazione, non potendosi configurare tra i due criteri un rapporto di regola ed eccezione, essendo rimessa al giudice di merito la scelta del metodo di stima più aderente a canoni di effettività; inoltre, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, presidiato dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, è assolto con l'enunciazione dei presupposti e delle risultanze della pretesa, senza necessità di allegare documenti relativi a fonti informative pubbliche e facilmente conoscibili dal contribuente (quali regolamenti, delibere regionali e stime OMI), dovendo tenersi distinto il profilo della motivazione dell'atto da quello, diverso, della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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