TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26371/2026

deposito 07/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26371CIV

Tributi localiAccertamento

Principio di diritto

In tema di ICI, ai fini della determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ex art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992, è legittimo il ricorso, in alternativa al metodo sintetico-comparativo, al metodo analitico-ricostruttivo denominato 'della trasformazione', fondato sulla differenza tra il valore di mercato dell'edificato (ad edificazione avvenuta della cubatura realizzabile) ed i costi necessari all'edificazione stessa, non potendosi stabilire tra i due criteri un rapporto di regola ad eccezione e restando rimessa al giudice di merito la scelta del metodo di stima più aderente a canoni di effettività. Inoltre, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, presidiato dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, è soddisfatto con l'indicazione dei parametri e delle fonti utilizzate per la determinazione della base imponibile (quali regolamenti, delibere regionali e stime OMI), senza che sia necessaria la materiale allegazione di tali atti ove conoscibili dal contribuente, atteso che la motivazione dell'atto impositivo attiene alla delimitazione della pretesa tributaria e non si confonde con il diverso piano della prova dei fatti costitutivi della stessa.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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