Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26360/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, l'amministratore di fatto di una società, destinatario della notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente per debiti tributari esclusivamente di quest'ultimo, è privo di legitimatio ad causam ad impugnare tale atto, sia in rappresentanza della società – non potendo, in difetto di investitura formale, assumerne la rappresentanza sostanziale e processuale secondo la disciplina di cui all'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, che attribuisce la rappresentanza ai fini tributari all'amministratore di fatto solo ove quella legale non sia determinabile – sia in proprio, non vertendo l'atto impositivo su alcuna pretesa riferibile alla sua sfera giuridica personale. Tale difetto di legittimazione, attenendo ai requisiti fondanti la struttura del processo, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, senza che la decisione di merito resa nei precedenti gradi, ancorché presupponente implicitamente la sussistenza della legittimazione, formi giudicato implicito sul punto; ne consegue che, ove accertato in sede di legittimità, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta.