Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26344/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di riciclaggio di crediti fiscali inesistenti realizzato mediante condotte frammentarie e progressive, affidate a più concorrenti che apportino il proprio contributo in tempi e luoghi diversi, la competenza per territorio si determina, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., avendo riguardo al luogo in cui è stato compiuto il primo atto della sequenza dissimulatoria, ancorché costituente soltanto un segmento della condotta tipica, e non al luogo del perfezionamento giuridico del negozio di cessione del credito; qualora, come nella specie, tale luogo non risulti accertabile alla luce delle emergenze investigative, la competenza si determina in base al criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, cod. proc. pen.