Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26340/2026
Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento
Principio di diritto
In tema di reati tributari di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ove le condotte di emissione o utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti siano finalizzate al conseguimento di contributi pubblici (nella specie erogati da AGEA) mediante l'artificioso incremento del volume d'affari, il giudice di merito, per ritenere sussistente il dolo specifico di evasione, non può limitarsi ad affermare che tali condotte fossero funzionali a "sterilizzare" il costrutto impositivo derivante dalla sovrafatturazione, ma deve fornire adeguata motivazione in ordine all'effettiva sussistenza della finalità di evasione fiscale, distinta e non assorbita dalla diversa finalità di conseguire fraudolentemente l'erogazione di contributi comunitari, illustrando se le fatturazioni omesse o false siano riferibili all'introito dei contributi, autonomamente suscettibile di tassazione. In tema di confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione a reati tributari commessi in concorso da più persone, il giudice deve individuare, per ciascun concorrente, l'esatto importo del profitto del reato tributario a lui riferibile, non essendo consentita la ripartizione solidale, salva l'ipotesi di impossibilità di individuazione della quota di arricchimento del singolo, nel qual caso è legittima la ripartizione in parti uguali; inoltre, in caso di estinzione del reato per prescrizione relativo a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., quest'ultima disposizione, avendo natura anche sostanziale con riguardo alla confisca per equivalente, è inapplicabile retroattivamente, con conseguente caducazione della misura ablativa disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.