Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26323/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, ai fini della rettifica della detrazione prevista dall'art. 19-bis.2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la persistente classificazione catastale del bene come immobile strumentale per natura non esclude la rilevanza della sua successiva utilizzazione per operazioni esenti; il giudice di merito deve pertanto verificare, in concreto, se, rispetto agli elementi considerati al momento della detrazione originaria, la successiva concessione in godimento del bene in regime di esenzione IVA abbia comportato una diversa misura del diritto alla detrazione, dovendo in tal caso procedersi alla rettifica secondo la disciplina applicabile alla specifica categoria di bene, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero richiamo alla natura catastale del bene quale immobile strumentale.