Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26286/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento ai fini Irpef per omessa dichiarazione di rendite immobiliari, il giudice tributario non può attribuire efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., ad una sentenza di primo grado non passata in cosa giudicata e successivamente riformata, né può estenderne gli effetti ad un soggetto - quale l'Agenzia delle Entrate - rimasto estraneo al relativo giudizio (nella specie, instaurato tra il contribuente e il Comune in materia di Ici), applicandola altresì a beni immobili diversi da quelli oggetto di quella decisione, in violazione dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato e dei principi di cui agli artt. 112 e 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.