Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26284/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di accertamento ai fini Irpef relativo a rendite immobiliari non dichiarate, è nulla la decisione del giudice tributario che attribuisca efficacia di giudicato a una sentenza di primo grado, pronunciata in diverso giudizio avente ad oggetto l'Ici e intervenuta tra il contribuente ed un soggetto diverso dall'Amministrazione finanziaria (nella specie, il Comune impositore), qualora tale sentenza non sia passata in giudicato, sia stata successivamente riformata in appello e riguardi solo una parte degli immobili oggetto dell'accertamento Irpef, non potendosi estendere i relativi effetti né al secondo gruppo di cespiti non esaminato né all'Erario rimasto estraneo a quel processo, in violazione degli artt. 2909 c.c. e 115 c.p.c.; il giudice di merito è altresì tenuto, ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., a esaminare specificamente tutti gli elementi probatori offerti dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla titolarità effettiva degli immobili, non potendo limitarsi a formule tautologiche prive di riferimento alla documentazione esaminata.