TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26241/2026

deposito 14/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26241PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di reati tributari commessi mediante il ricorso a società ed imprese individuali qualificate come mere «cartiere» nell'ambito di una frode carosello, la qualifica di amministratore di fatto delle stesse può essere legittimamente attribuita al soggetto che, pur non risultando formalmente investito della carica sociale, si interfacci con l'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale in luogo dell'amministratore di diritto (ignaro dell'attività sociale) e gestisca de facto i rapporti economici e finanziari della società, potendo l'accusa fondare tale accertamento su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (assenza di depositi e personale, vendite sottocosto, omesso versamento dell'IVA, legami parentali con l'amministratore di diritto), spettando all'imputato, in ossequio al principio di 'vicinanza della prova', l'onere di allegare concreti ed oggettivi elementi fattuali a contrasto dell'ipotesi accusatoria; sussiste, invece, l'obbligo per il giudice di merito di motivare specificamente in ordine all'eventuale duplicazione della medesima condotta di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000) contestata in più capi di imputazione riferiti alla medesima gestione di fatto, dovendosi in tal caso procedere, in sede di rinvio, alla verifica dell'identità della condotta ed alla eventuale espunzione del capo duplicativo, con conseguente necessità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio in modo congruo rispetto al numero dei reati residui.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

Contenuto divulgativo elaborato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale dai testi ufficiali delle sentenze. Non costituisce consulenza professionale.