Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26238/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000), l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, potendo il rinvenimento presso il destinatario di uno degli esemplari della fattura indurre a ritenere che il mancato rinvenimento dell'altro esemplare presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o occultamento; inoltre, ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, tra cui l'omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000), la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati - stante la natura di sistema chiuso a rilevanza sovranazionale dell'IVA, che impone la tracciabilità di tutte le fatture attive e passive - mentre di tali costi non documentati è possibile tenere conto solo con riferimento ai reati concernenti le imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali.