TributarIA

Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26236/2026

deposito 13/07/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26236PEN

Reati tributari e penale dell'economiaAccertamento

Principio di diritto

In tema di reati tributari, l'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura sostanziale, sicché è applicabile anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, e impone al giudice, ai fini della valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., di valutare in modo prevalente gli specifici indici ivi previsti (entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, adempimento integrale secondo piano di rateizzazione, entità del debito residuo in fase di estinzione, situazione di crisi d'impresa), sì che è legittima la sentenza che escluda la particolare tenuità in ragione della non modesta entità del debito tributario non assolto, del mancato pagamento anche parziale dell'obbligazione tributaria e dell'assenza di una situazione di crisi. In materia di attività ispettive di natura amministrativa, il presupposto per l'operatività delle garanzie di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. sorge nel momento in cui, nel corso della verifica, emergono tutti gli elementi costitutivi di un fatto penalmente rilevante, anche se non ancora attribuibile a persona determinata, e la relativa violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, occorrendo la specifica indicazione della norma codicistica violata in relazione ai singoli atti compiuti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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