Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26081/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di omesso versamento dell'IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000), la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative possibili per provvedere alla corresponsione del tributo, e che tale crisi renda oggettivamente impossibile l'adempimento dell'obbligazione tributaria; non rileva, a tal fine, l'annullamento di compensazioni fiscali relative a crediti diversi da quello IVA, intervenuto in epoca successiva alla consumazione del reato. Con riguardo alla confisca disposta ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 a carico della persona fisica autrice del reato tributario commesso in concorso nell'interesse di una persona giuridica, tale misura assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, sicché il vincolo ablativo, entro il limite dell'ammontare complessivo del profitto conseguito dall'ente e fermo il divieto di duplicazione, può essere disposto indifferentemente nei confronti di uno o più dei concorrenti, non essendo di regola possibile individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascuno, stante la natura del profitto quale risparmio di spesa a vantaggio dell'ente.