Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26078/2026
Reati tributari e penale dell'economiaContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di confisca disposta in sede esecutiva, il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso il provvedimento emesso de plano dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., senza previa presentazione di opposizione, non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al medesimo giudice che ha deciso senza formalità, affinché provveda in contraddittorio nelle forme di cui all'art. 666 cod. proc. pen., in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis.