Corte di Cassazione (penale)
Sentenza n. 26075/2026
Reati tributari e penale dell'economiaIVA
Principio di diritto
In tema di delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la condanna dell'imputato, originariamente accusato di essersi avvalso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, per l'utilizzo di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, poiché la norma incriminatrice non distingue tra le due ipotesi; qualora la Corte di appello, investita con motivo nuovo tempestivamente proposto mediante memoria ex art. 598-bis cod. proc. pen., ometta ogni motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, senza che il giudice del rinvio possa dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione eventualmente maturata successivamente, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e di affermazione di responsabilità.