Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26067/2026
Imposte dirette (IRPEF/IRES)IVA
Principio di diritto
In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale non ancora ultimati deve essere effettuata secondo il criterio della percentuale di completamento, con imputazione delle relative componenti positive di reddito all'esercizio in cui i lavori sono stati eseguiti, non potendo la successiva dichiarazione del ricavo totale nell'anno di completamento dell'opera sanare la violazione del criterio di competenza; parimenti, in base all'art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, devono essere emesse fatture per gli acconti ricevuti nel corso dell'esecuzione dell'opera. Né tali violazioni, incidendo sulla determinazione della base imponibile e sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, possono essere qualificate come violazioni meramente formali, non punibili per inoffensività ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 e 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che tale qualificazione presuppone l'assenza di incidenza sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento del tributo.