Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26061/2026
Tributi localiContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In materia di contributi consortili, l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di pagamento viene meno con la successiva instaurazione del giudizio relativo alla cartella (o ingiunzione) di pagamento concernente i medesimi contributi, nel quale si concentra e si trasferisce l'esame di ogni questione inerente alla debenza del contributo consortile, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, senza che trovi applicazione il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, operante solo in caso di integrale conferma della decisione impugnata o di ordinaria declaratoria di inammissibilità, e non già di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.