Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26060/2026
Contenzioso e processo tributarioTributi locali
Principio di diritto
In tema di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione, qualora la procura speciale, rilasciata su supporto analogico e sottoscritta con firma autografa, sia trasformata in copia informatica allegata al messaggio di notifica ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012 (conv. in l. n. 212/2012) e dell'art. 18, comma 5, del d.m. n. 44/2011 (come mod. dal d.m. n. 48/2013), l'eventuale mancanza o irritualità dell'attestazione di conformità all'originale cartaceo non determina l'improcedibilità del ricorso, bensì una mera irregolarità equiparabile al disconoscimento previsto dall'art. 196-novies disp. att. cod. proc. civ.; ne consegue che, in assenza di espressa contestazione della conformità della copia da parte del controricorrente, l'irritualità non produce effetti pregiudizievoli per il ricorrente, in applicazione del principio di strumentalità delle forme, coerentemente con l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., n. 8312/2019) e della giurisprudenza della Corte EDU.