Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26026/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti la detrazione dell'imposta per operazioni oggettivamente inesistenti, grava su di essa l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, che l'operazione fatturata non è mai stata posta in essere, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività dell'operazione, prova che non può consistere nella mera esibizione della fattura, nella regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento; una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, è irrilevante la buona fede del contribuente, poiché questi sa certamente se e in quale misura abbia ricevuto il bene o la prestazione indicati in fattura. L'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla legge n. 130 del 2022, non ha introdotto un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti, né ha escluso il ricorso alle presunzioni semplici in materia tributaria, imponendo soltanto al giudice di fondare la decisione sugli elementi di prova emersi nel giudizio e di annullare l'atto impositivo quando la prova manchi, sia contraddittoria o insufficiente.