Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26025/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, è affetta da nullità per motivazione apparente, in violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti ad affermazioni di stile circa la fondatezza dell'appello, senza esplicitare il percorso argomentativo seguito, in particolare omettendo di indicare quali argomentazioni il contribuente avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio endoprocedimentale ai fini della cd. prova di resistenza, indispensabile perché la violazione del contraddittorio possa condurre all'invalidità dell'avviso di accertamento, e senza specificare il contenuto dei documenti prodotti dal contribuente né le ragioni della loro utilizzabilità, pur se depositati tardivamente; in tal caso, non è sufficiente a sorreggere la decisione la presenza di argomentazioni dotate di adeguata specificità ma riferite a profili meramente accessori (ad colorandum) rispetto alle questioni principali oggetto di causa.