TributarIA

Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26022/2026

deposito 01/10/2026 · ECLI:IT:CASS:2026:26022CIV

Contenzioso e processo tributarioAccertamento

Principio di diritto

In tema di contenzioso tributario, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice, in difetto di tempestiva ricusazione, non è deducibile in sede di impugnazione quale motivo di nullità della sentenza, non incidendo essa di per sé sulla valida costituzione dell'organo giudicante; né può configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c., allorché il giudice abbia trattato controversie distinte, ancorché connesse e fondate sul medesimo presupposto istruttorio, e non la medesima causa in altro grado dello stesso processo. In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il motivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è inammissibile ove il ricorrente non indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, non potendo tale censura risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio e delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento fondato su un quadro indiziario di frode fiscale mediante interposizione fittizia e fatturazione per operazioni inesistenti.

Scarica la sentenza (PDF) Fonte: Italgiure Archivio massime

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