Corte di Cassazione
Pronuncia n. 26019/2026
Principio di diritto
In tema di IVA, il regime di non imponibilità delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti di esportatori abituali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, non può fondarsi sulla sola dichiarazione d'intento formalmente rilasciata dal cessionario, ove questa sia ideologicamente falsa in quanto proveniente da soggetto privo dello status di esportatore abituale: in tal caso, spetta al cedente dimostrare di non essere stato a conoscenza, né di avere potuto esserlo pur adottando tutte le ragionevoli misure in suo potere, dell'assenza dei presupposti sostanziali del regime sospensivo, mentre l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, che il giudice di merito è tenuto a valutare dapprima analiticamente e poi in modo complessivo e sintetico, senza richiedere la prova piena e diretta della conoscenza effettiva della frode da parte del cedente.