Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25997/2026
Contenzioso e processo tributarioAccertamento
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione e l'interesse ad impugnare l'avviso di accertamento non discendono dalla mera circostanza materiale della sua notificazione, ma postulano che il ricorrente sia destinatario della pretesa tributaria in esso recata, dovendosi avere riguardo al contenuto dispositivo dell'atto e agli effetti che esso è idoneo a produrre direttamente nella sfera giuridica di chi agisce; ne consegue che la persona fisica alla quale l'atto impositivo intestato esclusivamente alla società sia stato notificato in ragione della sola qualità, attribuitale dall'Amministrazione, di amministratore di fatto, senza che dall'atto scaturisca alcuna obbligazione tributaria o sanzionatoria a suo carico, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, nemmeno al fine di contestare in via di mero accertamento negativo la qualità o il potere rappresentativo in ragione dei quali la notificazione le è stata indirizzata.