Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25990/2026
AccertamentoReati tributari e penale dell'economia
Principio di diritto
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'operatività del raddoppio dei termini di decadenza per i periodi d'imposta anteriori al 2016, disciplinato dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208 del 2015, qualora prima della scadenza del termine ordinario sia stata tempestivamente trasmessa una notizia di reato che abbia dato origine a un procedimento penale nel cui ambito siano stati successivamente acquisiti gli elementi utilizzati ai fini fiscali, non è necessario che ogni ulteriore sviluppo investigativo sia accompagnato dalla reiterazione della denuncia, dovendosi verificare non la coincidenza documentale tra la notitia criminis e gli elementi posti a base dell'accertamento, bensì la riconducibilità della ripresa fiscale al medesimo nucleo storico-fattuale già sottoposto all'autorità giudiziaria, quale sviluppo della medesima vicenda investigativa. Inoltre, l'integrazione o modificazione in aumento dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima solo in presenza di elementi sopravvenuti specificamente indicati nel nuovo atto, non essendo sufficiente una diversa valutazione del materiale già acquisito, salvo che il primo avviso costituisca accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, circostanza che, tuttavia, deve risultare da specifico riscontro documentale e non può essere affermata in termini meramente assertivi dal giudice di merito.