Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25949/2026
AccertamentoContenzioso e processo tributario
Principio di diritto
In tema di contenzioso tributario, la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, potendo avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma tramite l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere in capo al sottoscrittore; inoltre, la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza tributaria d'appello delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della validità della decisione, salvo che essa abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in omessa pronuncia su domande od eccezioni ovvero in difetto di motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti.