Corte di Cassazione
Pronuncia n. 25947/2026
AccertamentoImposte dirette (IRPEF/IRES)
Principio di diritto
In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente avvalersi dello strumento della liquidazione automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis, comma 2, lett. b) ed e), d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre un credito d'imposta esposto in misura superiore a quella spettante o per correggere errori nel riporto delle eccedenze da precedenti dichiarazioni, anche attingendo ai dati esposti nelle dichiarazioni relative ad annualità anteriori rispetto a quella oggetto di controllo, purché l'errore o la non spettanza emergano dal mero raffronto matematico e cartolare dei dati dichiarati, senza necessità di alcuna valutazione giuridica o interpretativa delle norme che riconoscono l'agevolazione, non essendo in tal caso necessaria la previa emissione di un avviso di recupero del credito d'imposta o di un avviso bonario. La mancanza di motivazione della sentenza impugnata su una questione di diritto, anziché di fatto, è irrilevante ai fini della cassazione della decisione qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto alla soluzione giuridicamente corretta, potendo la Corte di cassazione, in applicazione dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo quale la motivazione omessa.